Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Titolo I

Art. 2

Competenze

In vigore dal 28 dic 1991
1. Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, che le esercita tramite le proprie Sezioni periferiche. 2. Nel caso di concessioni per risorse geotermiche di interesse lo- cale ricadenti in parte su terraferma ed in parte su area marina le funzioni sopra specificate spettano comunque all'autorità statale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-2

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