Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Titolo III
Art. 33
Domanda di concessione di coltivazione
In vigore dal 28 dic 1991
1. La domanda di concessione di coltivazione per risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia in duplice copia e deve contenere le indicazioni di cui all', comma 2, lettera a), b), c) e d), nonché le indicazioni relative all'area richiesta, conformemente al successivo ; copia dell'istanza deve essere trasmessa alla Sezione competente, unitamente ad una copia dei documenti di cui ai punti b), d), e), f) del successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-33