Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Titolo III
Art. 36
Studio della valutazione preventiva delle modifiche ambientali relative alla concessione di coltivazione
In vigore dal 28 dic 1991
1. Lo studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui all', comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all':
a) una descrizione dettagliata degli impianti minerari previsti per la coltivazione delle risorse geotermiche e per l'esecuzione del progetto geotermico;
b) la descrizione delle eventuali alternative prese in esame per il progetto geotermico, con l'indicazione delle ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
c) una relazione dettagliata, con l'indicazione su carte tematiche in scala non inferiore a 1:25.000, delle caratteristiche e dei vincoli di cui all' punto a) per le aree terrestri e all' punto a) per le aree marine, con particolare riferimento alle zone interessate dai pozzi e dagli impianti;
d) un quadro di riferimento ambientale che comprenda:
- dati meteoclimatici e informazioni sulla anemologia, stabilità atmosfera-suolo, effetti locali particolari;
- classificazione e caratterizzazione dei suoli;
- caratteristiche geolitologiche, geofisiche e geochimiche delle formazioni superficiali interessate;
- una sintesi dello stato di qualità dell'ambiente in riferimento all'atmosfera, all'ambiente idrico, al suolo e sottosuolo, alla vegetazione, flora e fauna, agli ecosistemi, alla salute pubblica, al rumore e vibrazione, alle radiazioni, al paesaggio e beni materiali; nel caso di impianti situati in aree marine, studio dei caratteri bilogici e fisici dell'ecosistema marino per le aree circostanti gli impianti;
e) una descrizione degli indicatori economici e sociali che evidenzino e principali problemi demografici e di mercato del lavoro legati all'introduzione dell'attività di coltivazione; l'indicazione delle caratteristiche strutturali e di distribuzione della popolazione nelle aree limitrofe alle postazioni previste; l'indicazione del carico occupazionale indotto dall'intervento e le previsioni del relativo impatto socio-economico nell'area interessata;
f) analisi delle eventuali modifiche ambientali intervenute nel tempo, relative alle attività di ricerca già condotte dal richiedente nell'area interessata dalla domanda di concessione;
g) una valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le programmate attività di coltivazione comportano o possono comportare nel corso del tempo, che deve comprendere, in riferimento alla variazione dello stato di qualità dell'ambiente di cui al precedente punto d), tratto quattro:
- la definizione del tipo e della quantità dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni previsti, derivanti da ciascun impianto o processo produttivo, nonché le procedure di smaltimento, la localizzazione e le caratteristiche delle discariche;
- la valutazione degli effetti sull'ambiente in relazione all'entità ed alla tipologia dei lavori programmati e con particolare riferimento ai fattori di cui all' punto c) per le aree terrestri e di cui all' punto c) per le aree marine;
- gli schemi, eventualmente corredati da cartografia di dettaglio in scala non inferiore a 1:2.000, delle modalità di esecuzione dei lavori in programma con riferimento alla tipologia dei lavori ed agli eventuali vincoli gravanti sull'area interessata dai lavori stessi;
- la descrizione dei potenziali inquinanti, presenti anche in traccia, comprendente caratteristiche, concentrazioni previste, tossicità, tempi di esposizione tollerabili, fattori di emissione e destino ambientale;
- stime di probabilità e tecniche di contenimento degli effetti di emissioni accidentali;
- la composizione chimica dei fluidi estratti, indicando l'eventuale trattamento e la composizione finale, nonché l'analisi dei rischi a carico dell'acqua di falda;
- l'indicazione dei livelli medi di rumore, in normali condizioni op- erative, nonché i valori di picco negli ambienti di lavoro e all'esterno;
h) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre, e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi rilevanti sull'ambiente, derivanti dai lavori in programma, nonché uno studio di recupero ambientale comprendente;
- un programma di ripristino parziale delle aree occupate dagli impianti o cumunque interessate dai lavori in programma;
- un programma di massima per il ripristino finale delle aree interessate dalle attività. Per gli impianti in aree marine il programma deve prevedere, in particolare, la rimozione delle installazioni emergenti dal fondo marino a seguito della chiusura mineraria dei pozzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-36