Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Titolo III
Art. 38
Domanda ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge
In vigore dal 28 dic 1991
1. Trascorso inutilmente il termine di cui all', comma 1, della legge l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. A partire da tale data chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica può presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda intesa ad ottenere il rilascio della concessione di coltivazione di risorse geotermiche già rinvenute e riconosciute di interesse nazionale.
2. Alle domande di concessione di coltivazione presentate ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli .
L'Amministrazione metterà a disposizione degli interessati gli elementi di valutazione geominerari disponibili.
3. Ai fini dell'assegnazione della concessione di coltivazione sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. In caso di concorso di domande si applicano i criteri di preferenza di cui all', comma 2, e dell', comma 2, della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-38