Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 42

Criteri di coltivazione

In vigore dal 28 dic 1991
1. La coltivazione del campo geotermico deve essere effettuata secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione e la spaziatura dei pozzi di produzione e degli eventuali pozzi di iniezione e reiniezione, la ricarica delle formazioni produttive, l'utilizzazione dell'energia del giacimento ed il mantenimento del livello termico del serbatoio, allo scopo di assicurare la conservazione del campo geotermico e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-42

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