Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 42
Criteri di coltivazione
In vigore dal 28 dic 1991
1. La coltivazione del campo geotermico deve essere effettuata secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione e la spaziatura dei pozzi di produzione e degli eventuali pozzi di iniezione e reiniezione, la ricarica delle formazioni produttive, l'utilizzazione dell'energia del giacimento ed il mantenimento del livello termico del serbatoio, allo scopo di assicurare la conservazione del campo geotermico e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-42