Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Titolo III
Art. 37
Programma di ripristino finale
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il concessionario deve presentare all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e alla Sezione competente, almeno un anno prima della scadenza definitiva del titolo, un programma dettagliato di ripristino finale delle aree interessate dai lavori.
2. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere delle altre amministrazioni dello Stato interessate e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, approva il programma e stabilisce eventuali prescrizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-37