Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 43
Tutela del campo geotermico
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del campo geotermico qualora nell'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente regolamento, derivi pregiudizio al campo stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-43