Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 45

Comunicazioni di dati all'autorità mineraria

In vigore dal 28 dic 1991
1. Entro il giorno 20 di ciascun mese, il concessionario deve riferire all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione di fluidi e di energia ottenuta ed alla utilizzazione effettuata. 2. Il concessionario comunica altresì i mezzi di avviamento alla utilizzazione e le utenze cui il prodotto è destinato, nonché la quota di energia prodotta corrispondente al fabbisogno energetico interno anche ai fini di cui all' della legge. 3. Devono ugualmente essere comunicati i dati di produzione relativi alle eventuali sostanze associate estratte. 4. Oltre alle comunicazioni mensili indicate nei commi precedenti il concessionario deve, in ogni tempo, fornire all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico che essi richiedano. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all' del presente decreto legislativo sono abrogati gli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all' del presente decreto legislativo sono abrogati gli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
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