Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 50
Rinvenimento di fluidi geotermici, di idrocarburi e di falde idriche dolci
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il rinvenimento di fluidi geotermici, nel corso dello sviluppo del campo, deve essere denunciato dal concessionario, entro 15 giorni all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gassosi in quantità significativa e di falde idriche dolci.
3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali cautele e misure di sicurezza disposte dall'Ingegnere capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-50