Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 52
Prove di produzione
In vigore dal 28 dic 1991
1. Le prove di produzione, a seguito di ulteriore ritrovamento di fluidi geotermici, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro 6 mesi dal completamento del pozzo, e devono essere condotte con continuità sotto il controllo della Sezione competente che può impartire eventuali prescrizioni in proposito.
2. L'Ingegnere capo della Sezione competente cura la redazione di apposito verbale delle prove effettuate.
3. Durante il periodo delle prove, il concessionario è tenuto a comunicare settimanalmente alla Sezione competente tutti i dati tecnici inerenti alle stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-52