Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 49

Autorizzazione alla perforazione dei pozzi

In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare della concessione, prima di dare inizio all'esecuzione di pozzi, deve presentarne il programma, per l'approvazione, alla Sezione competente. 2. Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare la postazione dei pozzi, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio. 3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 500 metri dalla linea di confine della concessione, salvo deroghe autorizzate dall'Ingegnere capo della Sezione competente, che peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore. 4. Ricorrendone i presupposti, si applicano i commi 7 ed 8 dell' della legge. 5. L'Ingegnere capo, sentito, ove lo ritenga necessario, il parere delle altre amministrazioni dello Stato interessate, nonché di quelle regionali nel caso in cui la postazione ricada in area vincolata di cui all' lettera a), trascorsi 60 giorni dall'eventuale richiesta di parere, decide in merito al programma. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. 6. Per la perforazione di pozzi in area marina orientati dalla terraferma, ove la postazione ricada in un titolo minerario vigente, l'Ingegnere capo comunicherà l'istanza relativa con il corredo degli atti al titolare dello stesso, imponendo un termine per le osservazioni. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato l'Ingegnere capo potrà comunque procedere alla autorizzazione. 7. Per i pozzi in area marina il concessionario è tenuto a determinare l'ubicazione con sistema ottico o con radio localizzazione, trasmettendo al competente Ingegnere capo il verbale relativo con l'indicazione del metodo seguito. 8. Il pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. A tale contrassegno il titolare deve riferirsi, in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l'Amministrazione.
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