Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 53
Abbandono di pozzo sterile
In vigore dal 6 mag 1998
1. Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare ulteriormente la produzione commerciale, deve richiedere la preventiva autorizzazione all'Ingegnere capo della Sezione competente, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso.
2. L'Ingegnere capo può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.
3. In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.
4. Avverso il provvedimento di rifiuto dell'Ingegnere capo il concessionario può avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-53