Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 58

Proroga della concessione

In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente. 2. La domanda può essere presentata se sono decorsi almeno i due terzi del periodo di vigenza e, comunque, prima di 6 mesi dalla scadenza del titolo. 3. La domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori svolti, sui risultati ottenuti, sulle produzioni effettuate e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, in relazione al programma dei lavori di coltivazione e di ricerca approvato con il decreto di conferimento o di proroga della concessione stessa. 4. Il concessionario deve indicare nella domanda l'area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della proroga stessa. 5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori di coltivazione e di eventuale ulteriore ricerca che il concessionario intende svolgere nel periodo di proroga, con l'indicazione degli obiettivi della ricerca, degli impegni di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative. 6. Alla domanda deve inoltre essere allegato il piano di coltivazione e di utilizzazione delle risorse geotermiche e delle eventuali sostanze associate, relativo al periodo di proroga richiesto. 7. Il programma dei lavori ed il piano di coltivazione e di utilizzazione devono essere approvati, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con il decreto che conferisce la proroga.
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