Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 60

Rinuncia

In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente, senza apporvi condizione alcuna. 2. Alla dichiarazione di rinuncia devono essere allegati un dettagliato programma di ripristino finale delle aree interessate dai lavori e una relazione tecnica conclusiva sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti, sulle produzioni e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, nonché sulle motivazioni che inducono il concessionario alla rinuncia. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni dello Stato interessate, approva il programma di ripristino e stabilisce eventuali prescrizioni. 4. In merito alla rinuncia provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto di accettazione, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia e previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale. 5. È comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Storico versioni

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