Art. 60 · Rinuncia
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 60

44 / 72

Rinuncia

In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente, senza apporvi condizione alcuna. 2. Alla dichiarazione di rinuncia devono essere allegati un dettagliato programma di ripristino finale delle aree interessate dai lavori e una relazione tecnica conclusiva sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti, sulle produzioni e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, nonché sulle motivazioni che inducono il concessionario alla rinuncia. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni dello Stato interessate, approva il programma di ripristino e stabilisce eventuali prescrizioni. 4. In merito alla rinuncia provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto di accettazione, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia e previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale. 5. È comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-60