Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 62
Modalità per la revoca della concessione di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il concessionario che, durante i lavori di sviluppo di un campo geotermico di interesse locale, ravvisi la possibilità di realizzare un progetto che possa assicurare una potenza erogabile complessiva superiore a 20.000 KW termici, è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla regione; il Ministero richiede alla regione la documentazione relativa e dispone l'istruttoria per gli accertamenti di cui sopra.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accerta, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, l'esistenza delle condizioni per la realizzazione del progetto, informa la regione dell'esistenza dei presupposti per la revoca di cui all', comma 1, della legge ed effettua una nuova classificazione delle risorse ai sensi dell' della legge stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-62