Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 66
Norme sulla contitolarità
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere accordati a persone fisiche o giuridiche italiane o degli Stati membri della Comunità economica europea, o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, o alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di altri Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche nei rispettivi territori, acque territoriali e piattaforme continentali, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.
2. Il rappresentante unico di cui all', comma 5, della legge, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve possedere particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.
3. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 e nei casi di rinuncia di un contitolare alla propria quota, questa deve essere rilevata dagli altri contitolari o, in mancanza, da uno o più terzi preventivamente autorizzati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
4. Ove non si pervenga, comunque, all'attribuzione della quota rinunciata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato precederà alla revoca del titolo minerario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-66