Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo III

Art. 68

Revisione dei permessi di ricerca in corso

In vigore dal 28 dic 1991
1. I permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati, se il permissionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso di ricerca, fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non chieda la modificazione dell'area stessa e della durata per uniformarla ai requisiti della legge e del presente regolamento. 2. I permessi di ricerca scaduti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali è stata avanzata istanza di proroga, sono rinnovati per un periodo di 2 anni e 6 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento stesso. 3. I permessi di ricerca che scadono successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati per un periodo di 2 anni e 6 mesi decorrenti dalla loro originaria scadenza. 4. In caso di rinuncia parziale o di riduzione entro i limiti di cui all', comma 1, della legge, l'area residua dovrà avere le caratteristiche di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-68

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