Art. 1

In vigore dal 28 dic 1991
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 9 dicembre 1986, n. 896; Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermica che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 1988; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1991; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto: . 1. È approvato l'accluso regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, composto da 72 articoli e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro per i beni culturali ed ambientali BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991 Registro n. 13 Industria, foglio n. 120
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