Art. 1
In vigore dal 28 dic 1991
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermica che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 1988;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto:
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1. È approvato l'accluso regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, composto da 72 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri e,
ad interim, Ministro per i beni culturali ed ambientali
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991
Registro n. 13 Industria, foglio n. 120
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rd-1