Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 44

Sospensione dei lavori

In vigore dal 6 mag 1998
1. Il concessionario può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia all'Ingegnere capo della Sezione competente per la approvazione. 2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il concessionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall'Ingegnere capo. 3. Avverso le decisioni dell'Ingegnere capo che neghi la approvazione ed ordini l'immediata ripresa dei lavori o neghi l'autorizzazione il concessionario può presentare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non riconosca l'esistenza di giustificati motivi per consentire la sospensione del provvedimento impugnato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-44

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