Art. 13

Retribuzione oraria e giornaliera

In vigore dal 17 feb 1991
1. La retribuzione oraria si calcola dividendo i minimi retributivi più l'indennità di adeguamento al costo della vita in vigore alle singole scadenze per il coefficiente 173. 2. La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile base per 26.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-13

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