Art. 10
Congedi, aspettativa e permessi retribuiti
In vigore dal 17 feb 1991
1. Al personale dirigente possono essere concessi permessi ed aspettative nei modi e nelle forme previste dal regolamento del personale.
2. In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad un congedo di quindici giorni consecutivi retribuiti, non computabili come ferie.
3. Il personale dirigente ha altresì diritto a permessi giornalieri retribuiti, fino a un massimo di dieci giorni per ogni anno solare, in occasione di eventi di carattere personale e familiare di particolare importanza.
4. La competenza a concedere congedi, aspettative, il congedo per matrimonio e i permessi retribuiti è attribuita al direttore generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-10