Art. 14
Indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita
In vigore dal 17 feb 1991
Indennità di adeguamento della retribuzione
al costo della vita
1. Fino all'eventuale modifica con provvedimento di legge o avente forza di legge o comunque avente effetto ed efficacia nei confronti dei dirigenti dell'Azienda, al personale dirigente disciplinato dal presente regolamento compete l'indennità integrativa speciale nella misura e con le modalità di calcolo previste per i pubblici dipendenti, decurtata dalla somma di L. 90.152 conglobata nei minimi retributivi mensili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-14