Art. 17

Indennità professionale

In vigore dal 17 feb 1991
1. A partire dal 1› gennaio 1988, è istituita una indennità professionale che viene corrisposta per dodici mensilità all'anno nelle seguenti misure mensili: dirigente: L. 300.000; direttore centrale e direttore DAV: L. 420.000. 2. L'indennità non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per ferie o infortunio sul lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-17

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