Art. 17
Indennità professionale
In vigore dal 17 feb 1991
1. A partire dal 1 gennaio 1988, è istituita una indennità professionale che viene corrisposta per dodici mensilità all'anno nelle seguenti misure mensili:
dirigente: L. 300.000;
direttore centrale e direttore DAV: L. 420.000.
2. L'indennità non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per ferie o infortunio sul lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-17