Art. 18
Indennità di esercizio
In vigore dal 17 feb 1991
1. A partire dal 1 gennaio 1988, è istituita una indennità di esercizio che viene corrisposta per dodici mensilità nell'anno nelle misure mensili corrispondenti alle seguenti fasce nelle quali il personale dirigente sarà inserito:
dirigente:
fascia A: L. 300.000;
fascia B: L. 450.000;
direttore centrale e direttore DAV:
fascia A: L. 400.000;
fascia B: L. 560.000;
v. direttore generale:
L. 800.000.
2. Tale indennità non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio.
3. L'indennità è attribuita con provvedimento del direttore generale, sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti, con riferimento agli impegni ed ai carichi di lavoro programmati per ciascun anno, o per più brevi periodi, per ciascuna unità organica.
In ogni caso la preventiva attribuzione dell'indennità per ciascuna unità dirigenziale non può avere durata inferiore a sei mesi.
4. In fase di prima applicazione l'indennità stessa verrà corrisposta a tutto il personale dirigente nella misura prevista per la fascia A anche sotto forma di una tantum.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-18