Art. 18

Indennità di esercizio

In vigore dal 17 feb 1991
1. A partire dal 1› gennaio 1988, è istituita una indennità di esercizio che viene corrisposta per dodici mensilità nell'anno nelle misure mensili corrispondenti alle seguenti fasce nelle quali il personale dirigente sarà inserito: dirigente: fascia A: L. 300.000; fascia B: L. 450.000; direttore centrale e direttore DAV: fascia A: L. 400.000; fascia B: L. 560.000; v. direttore generale: L. 800.000. 2. Tale indennità non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio. 3. L'indennità è attribuita con provvedimento del direttore generale, sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti, con riferimento agli impegni ed ai carichi di lavoro programmati per ciascun anno, o per più brevi periodi, per ciascuna unità organica. In ogni caso la preventiva attribuzione dell'indennità per ciascuna unità dirigenziale non può avere durata inferiore a sei mesi. 4. In fase di prima applicazione l'indennità stessa verrà corrisposta a tutto il personale dirigente nella misura prevista per la fascia A anche sotto forma di una tantum.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-18

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