Art. 15
Aumenti periodici di anzianità
In vigore dal 17 feb 1991
1. A partire dal 1 gennaio 1988, il personale dirigente ha diritto, per ciascun biennio di servizio, ad aumenti retributivi corrispondenti ai seguenti valori:
dirigente: L. 120.000;
direttore centrale e direttore DAV: L. 160.000.
2. Per i dirigenti in servizio alla data del 1 gennaio 1988, dalla stessa data sono ricalcolate, sulla base degli importi di cui sopra, le anzianità nelle qualifiche dirigenziali aziendali maturate e possedute dai singoli interessati.
3. Gli aumenti conseguiti in applicazione del presente articolo non sono ulteriormente assorbibili e conguagliabili con alcun altro eventuale trattamento percepito dal dirigente, salvo che quest'ultimo sia attribuito, in forma espressa, a tale titolo.
4. In caso di nomina a direttore centrale o di DAV il dirigente manterrà in cifra l'importo degli aumenti maturati e avrà quindi diritto agli ulteriori aumenti periodici nella misura stabilita per la nuova qualifica.
5. La frazione di biennio in corso alla data della nomina è considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-15