Art. 23
Trasferimento e relativo trattamento economico
In vigore dal 17 feb 1991
1. Il trasferimento del personale dirigente che comporti trasferimento di sede può essere disposto dal consiglio di amministrazione, sentito il parere di una apposita commissione paritetica, nei seguenti casi:
a) per comprovate esigenze di servizio e per ragioni tecniche, organizzative e produttive;
b) a domanda dell'interessato, valutate le esigenze di servizio ed ove non ostino ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. La commissione paritetica sarà così composta:
a) in rappresentanza dell'Azienda:
il presidente del consiglio di amministrazione, che la presiede; due consiglieri di amministrazione designati dal consiglio di amministrazione;
il direttore generale;
b) in rappresentanza dei dirigenti:
quattro membri designati dall'organizzazione sindacale dei dirigenti.
3. La commissione dovrà esprimere il proprio motivato parere osservando i seguenti criteri:
a) esame dei requisiti professionali posseduti;
b) condizioni sociali;
c) anzianità di servizio nella qualifica ed anzianità complessiva;
d) età.
4. La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto al dirigente con un preavviso non inferiore a trenta giorni di calendario.
6. Al dirigente trasferito anche a seguito di variazioni di qualifica da una ad un'altra sede di servizio e ove il trasferimento obblighi il dirigente ad un cambiamento di residenza sarà corrisposto:
a) il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate in relazione al materiale spostamento suo e del nucleo familiare;
b) l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da stabilirsi direttamente tra le parti e comunque non inferiore ad un anno; nel caso di alloggio di proprietà nella sede di origine l'eventuale differenza dei valori va calcolata in base alla normativa sull'"equo canone";
c) un'indennità una tantum pari a quattro mensilità di retribuzione se il dirigente ha carichi di famiglia e a due mensilità se senza carichi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-23