Art. 27

Trattenute sindacali e assicurative

In vigore dal 17 feb 1991
1. L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali, previa delega dei dirigenti interessati, con validità sino a revoca. Le trattenute verranno effettuate sulle competenze mensili lorde per dodici mensilità nell'anno. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di riferimento della comunicazione scritta dall'interessato, ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese; in caso contrario opererà dal mese successivo. 2. L'Azienda provvederà altresì alla trattenuta di premi assicurativi a carico dei dirigenti che in base a convenzioni stipulate dalla ASDA-CIDA, rilascino tramite la stessa organizzazione sindacale apposita delega.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-27

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