Art. 26
Riunioni sindacali
In vigore dal 17 feb 1991
1. L'ASDA-CIDA può procedere ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti e tenere nei locali disponibili dell'Azienda riunioni per problemi di carattere sindacale.
2. Le riunioni debbono essere limitate per ciascun dirigente a complessive massimo venti ore per anno solare, oltre alle ore necessarie per le riunioni degli organi statutari.
3. Ai membri della segreteria dell'ASDA-CIDA, ufficialmente accreditati al 1 gennaio di ogni anno, possono essere concessi permessi sindacali per un massimo di cinque giornate nell'anno, oltre quanto espressamente previsto dall'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-26