Art. 21

Trasferte e missioni

In vigore dal 17 feb 1991
1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio per le classi previste (1a classe per mezzo marittimo o ferroviario, classe economica, salvo quanto diversamente disposto dal consiglio di amministrazione, per il mezzo aereo, con polizza assicurativa) corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada, nonché di vitto e alloggio, al dirigente in trasferta è dovuto un importo giornaliero aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili pari a L. 75.000 per i dirigenti e a L. 90.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV. 2. In sostituzione, a scelta dell'interessato e fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, sarà dovuta una indennità giornaliera pari a L. 250.000 per i dirigenti e a L. 290.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV. 3. Per le missioni all'estero oltre alle spese di viaggio, assicurazione e alloggio di cui ai commi 1 e 2, si farà riferimento al più elevato trattamento stabilito per gli altri dipendenti dell'Azienda, con indennità maggiorata del 25% ed assicurando in ogni caso un trattamento minimo non inferiore a quello previsto per le missioni interne. 4. In caso di uso del mezzo proprio al dirigente viene corrisposto un rimborso spese di viaggio pari al costo di 1/5 di litro di benzina super per ogni km percorso, oltre al rimborso degli eventuali pedaggi autostradali e marittimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-21

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