Art. 16
Tredicesima mensilità
In vigore dal 17 feb 1991
1. Per ciascun anno di servizio il personale dirigente ha diritto ad una tredicesima mensilità costituita dal minimo retributivo in vigore alla data di corresponsione, dagli aumenti periodici di anzianità in godimento e dall'indennità di adeguamento al costo della vita vigente al momento dell'erogazione.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata.
3. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero, la frazione inferiore si trascura.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-16