Art. 12

Stipendi tabellari

In vigore dal 17 feb 1991
1. Gli stipendi tabellari mensili fissati dalla allegata tabella A per le qualifiche dirigenziali conglobano le seguenti voci retributive: a) importo mensile relativo all'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita corrisposta nella forma della indennità integrativa speciale con riferimento alle variazioni intervenute fino al 31 gennaio 1977 nella misura unica di L. 90.152; di conseguenza la corrispondente indennità spettante al personale dirigente è ridotta dello stesso importo a partire dal 1› gennaio 1988; b) quota parte degli scatti di anzianità attribuiti alla data del 1› gennaio 1988 con riferimento alle anzianità individualmente riconosciute alla data del 31 dicembre 1987 nella misura unica di L. 250.000 per i dirigenti e di L. 300.000 per i direttori di DAV e i direttori centrali; c) importo del premio di produzione mensile previsto dall' della delibera n. 192 del 17 dicembre 1985 nelle misure di lire 250.000, 305.500 e 385.000 rispettivamente per dirigenti, direttori centrali e vice direttore generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-12

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