Art. 8

Giorni festivi

In vigore dal 17 feb 1991
1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche; b) le seguenti festività: 25 aprile (anniversario della Liberazione); 1› maggio (festa del lavoro); 1› gennaio (capodanno); 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 15 agosto (Assunzione); 1› novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (S. Natale); 26 dicembre (S. Stefano); 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) limitatamente ai soggetti previsti dalla legge; c) il giorno riconosciuto come festività nel settore dell'assistenza al volo per il restante personale dell'Azienda. 2. Per il trattamento delle prestazioni rese nelle giornate dichiarate festive si applicano le seguenti disposizioni: a) prestazioni rese nella giornata di domenica: ferma restando la fruizione di una giornata di recupero a compensazione del riposo settimanale non fruito, le prestazioni si intendono retribute attraverso l'indennità di cui all'; b) in caso di prestazioni negli altri giorni dichiarati festivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 o di festività coincidente con la domenica sarà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un compenso sostitutivo della festività non goduta pari ad 1/26 della retribuzione base mensile (stipendio tabellare più indennità integrativa speciale); ove la prestazione di lavoro intervenga in una festività coincidente con la domenica, il compenso sostitutivo sarà pari a 2/26.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-8

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