Art. 8
Giorni festivi
In vigore dal 17 feb 1991
1. Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche;
b) le seguenti festività:
25 aprile (anniversario della Liberazione);
1 maggio (festa del lavoro);
1 gennaio (capodanno);
6 gennaio;
lunedì di Pasqua;
15 agosto (Assunzione);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (S. Natale);
26 dicembre (S. Stefano);
29 giugno (SS. Pietro e Paolo) limitatamente ai soggetti previsti dalla legge;
c) il giorno riconosciuto come festività nel settore dell'assistenza al volo per il restante personale dell'Azienda.
2. Per il trattamento delle prestazioni rese nelle giornate dichiarate festive si applicano le seguenti disposizioni:
a) prestazioni rese nella giornata di domenica: ferma restando la fruizione di una giornata di recupero a compensazione del riposo settimanale non fruito, le prestazioni si intendono retribute attraverso l'indennità di cui all';
b) in caso di prestazioni negli altri giorni dichiarati festivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 o di festività coincidente con la domenica sarà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un compenso sostitutivo della festività non goduta pari ad 1/26 della retribuzione base mensile (stipendio tabellare più indennità integrativa speciale); ove la prestazione di lavoro intervenga in una festività coincidente con la domenica, il compenso sostitutivo sarà pari a 2/26.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-8