Art. 4

Diritti di informazione

In vigore dal 17 feb 1991
1. Ferma restando l'autonomia delle parti l'Azienda e l'ASDA-CIDA firmatari dell'accordo recepito con il presente regolamento, consapevoli dell'importanza del ruolo delle reciproche relazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore, esprimono la comune volontà di garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività aziendali sotto l'aspetto economico-produttivo. A tal fine si dichiarano disponibili a perseguire anche le necessarie modifiche di ordine organizzativo capaci di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico attraverso l'offerta all'utenza di servizi quantitativamente e qualitativamente correlati alla domanda nel tempo e nello spazio in condizioni di economicità e convengono di realizzare un sistema di relazioni e di informazioni coerente con tali esigenze. 2. Di conseguenza, nel rispetto delle competenze proprie degli organi aziendali ed al fine di ricercare ogni possibile contributo per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi istituzionali, strumentali e di supporto, l'Azienda assicura, con cadenza annuale, una tempestiva ed aggiornata informazione all'organizzazione sindacale dei dirigenti in particolare sui provvedimenti che riguardano: a) la programmazione aziendale e i relativi piani di investimento; b) l'organizzazione della struttura aziendale e la sua articolazione sia centrale che periferica; c) le funzioni del personale dirigente in rapporto alle modificazioni strutturali e organizzative. 3. A questo ultimo fine le parti convengono di dar luogo, con cadenza semestrale ad appositi incontri per un'analisi della situazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-4

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