Art. 5

Aggiornamento professionale

In vigore dal 17 feb 1991
1. In considerazione delle peculiari esigenze del settore dell'assistenza al volo e del loro particolare riflesso sulle posizioni dirigenziali viene chiarito che l'organizzazione delle attività presuppone il ricorso alla interscambiabilità delle mansioni e funzioni in aree professionali compatibili. 2. L'Azienda promuove e favorisce forme organiche di intervento per l'aggiornamento professionale del personale dirigente al fine di favorirne lo sviluppo professionale nel senso indicato. 3. In questo contesto l'Azienda predisporrà, di intesa con l'organizzazionesindacale dei dirigenti, un programma annuale di aggiornamento specifico per i diversi settori di attività dirigenziale prevedendo la partecipazione a corsi specializzati anche in sede estera, per un periodo non inferiore a quindici giorni nel triennio per ciascun dirigente; al termine di ciascun seminario o corso ogni partecipante presenterà al consiglio di amministrazione, attraverso il direttore generale, una breve relazione sulla specifica attività di aggiornamento, corredata di eventuali osservazioni, suggerimenti e valutazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-5

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