Art. 7

Prestazioni di lavoro e loro durata

In vigore dal 17 feb 1991
1. In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata della prestazione settimanale risultano strettamente correlati alle esigenze delle diverse attività e/o unità organizzative alle quali i dirigenti sono preposti. 2. La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni dal lunedì al venerdì, è fissata di norma in 40 ore settimanali senza vincolo di orario in entrata e in uscita. 3. Le prestazioni rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra si intendono comunque compensate con l'indennità prevista dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-7

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