Art. 7
Prestazioni di lavoro e loro durata
In vigore dal 17 feb 1991
1. In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata della prestazione settimanale risultano strettamente correlati alle esigenze delle diverse attività e/o unità organizzative alle quali i dirigenti sono preposti.
2. La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni dal lunedì al venerdì, è fissata di norma in 40 ore settimanali senza vincolo di orario in entrata e in uscita.
3. Le prestazioni rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra si intendono comunque compensate con l'indennità prevista dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-7