Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 35

Indennità di rischio

In vigore dal 22 nov 1990
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'indennità di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechè il rischio abbia carattere professionale. 2. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennità è demandato a un'apposita Commissione composta dal coordinatore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al comitato consultivo zonale di cui all' e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione dell'U.S.L.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-35

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