Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 32

Compensi tabellari - Fasce di anzianità - Scatti biennali

In vigore dal 22 nov 1990
1. Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente a decorrere dal 1 luglio 1988 un compenso forfettario rapportato a L. 19.200 per ora di incarico. A tale compenso base sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) ed incrementi periodici per fascie triennali di anzianità nella misura del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di sette fasce. Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianità successive. 2. Il compenso forfettario di cui al comma 1 viene elevato a L. 19.300 con decorrenza 1 gennaio 1989, a L. 20.600 con decorrenza 1 gennaio 1990 e a L. 21.100 con decorrenza 1 gennaio 1991. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sui compensi di cui al comma 2 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianità nella misura costante del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di otto fasce ed in successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computato sul valore dell'ottava fascia. 4. Tanto gli aumenti che gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento della anzianità. 5. Nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. 6. Con tale anzianità viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. 7. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più enti mutuo-previdenziali o presso più UU.SS.LL., l'anzianità da valutare è quella maggiore. 8. Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti. 9. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli , commi 1 e 3, e 29, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L. 10. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza. 11. Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%. 12. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%. 13. Le Regioni attuano, di intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i Sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Unità Sanitarie Locali allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-32

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