Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 28

Malattia - Gravidanza

In vigore dal 22 nov 1990
1. Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi. 2. Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di 12 mesi. 3. Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. 4. La U.S.L. può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-28

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