Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 26
Assenze non retribuite
In vigore dal 22 nov 1990
1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio semprechè esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a Consigliere comunale di comune capoluogo di Regione l'U.S.L.
conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata del mandato.
4. I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianità di incarico ai soli effetti dell'.
5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
6. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla Commissione di cui all' per i provvedimenti opportuni.
7. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in più posti di lavoro e/o più UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-26