Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 21

Aggiornamento professionale - Formazione permanente

In vigore dal 1 mag 1992
1. L'aggiornamento professionale-formazione permanente dello specialista comprende: a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla U.S.L.; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle UU.SS.LL.; c) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle UU.SS.LL. 2. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ed i sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo. 3. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione all'evoluzione della patologia. 4. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della U.S.L. 5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all', comma 1 e 2, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità. 6. Nei confronti dello specialista che presta la propria attività in più UU.SS.LL. il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle UU.SS.LL. interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna U.S.L. 7. È in facoltà della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo: a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente Accordo; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari. 8. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla U.S.L. competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al sanitario spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5. 9. Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di fornire alla U.S.L. idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi. 10. L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-21

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