Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 23

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

In vigore dal 22 nov 1990
1. Le UU.SS.LL. sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia. 2. I sindacati firmatari del presente accordo hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-23

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