Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 25

Consultazioni tra le parti

In vigore dal 22 nov 1990
1. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attività ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate, anche in riferimento agli argomenti previsti all', comma 9.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-25

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