Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 30

Sostituzioni

In vigore dal 22 nov 1990
1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità. 2. Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1. 3. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi e non è rinnovabile. 4. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. 5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all' e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente accordo. 6. Al medico sostituto, che sia già titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dall'anzianità maturata nel servizio ambulatoriale. 7. Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le modalità del presente accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonché il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'.
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