Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 37

Rimborso spese di accesso

In vigore dal 22 nov 1990
1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 360 per chilometro. 2. La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale, delle variazioni di prezzo eventualmente subite dalla benzina "super". 3. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel Comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di Presidente del Comitato di cui all'. 4. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-37

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