Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 39
Contributo ENPAM
In vigore dal 22 nov 1990
1. A favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'), sul premio di collaborazione (), sulle quote di carovita (), sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (), sui compensi per attività extra-moenia () e sull'indennità di disponibilità ().
2. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-39