Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 20
Prestazioni di attività extra-moenia
In vigore dal 22 nov 1990
1. La U.S.L. per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può chiedere allo specialista ambulatoriale di cui al presente Accordo di svolgere l'attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attività extra-moenia).
2. Le prestazioni specialistiche in regime di attività extra-moenia rivestono carattere di consulenza e/o di consulto, sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:
a) il domicilio del paziente, ai sensi dell' comma, della legge n. 833/78;
b) lo studio privato del medico di fiducia convenzionato;
c) le altre strutture pubbliche del S.S.N. (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunita terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc;
d) gli ospedali pubblici del S.S.N.
3. L'attività extra-moenia è svolta al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato ed è preventivamente convenuta con lo specialista interessato.
4. La U.S.L. può chiedere allo specialista la disponibilità a svolgere attività extra-moenia anche durante il suo orario di servizio, semprechè ricorrano oggettive condizioni di fattibilità.
5. L'attività extra-moenia è richiesta ed autorizzata di volta in volta dalla U.S.L. competente.
6. Per lo svolgimento di attività extra-moenia, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell' rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-20