Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 15
Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 13 e 14
In vigore dal 22 nov 1990
1. I Comitati di cui agli sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.
2. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-15