Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 10
Provvedimenti per la copertura dei turni vacanti
In vigore dal 22 nov 1990
1. I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'Assessore regionale alla Sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all', il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
2. La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all', avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacità richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla U.S.L. e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'.
3. I sindacati firmatari del presente accordo provvedono a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.
4. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di cui all', il quale su proposta del Comitato stesso individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilità pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-10