Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 12
Copertura degli incarichi in situazioni di carenza
In vigore dal 22 nov 1990
1. Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui all', risulti impossibile procedere alla copertura dei turni vacanti, dei turni di nuova istituzione o dei turni comunque disponibili per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico, l'U.S.L. può assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purchè sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di età di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilità, dandone comunicazione all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di cui all'.
2. L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali viene rinnovata la procedura prevista dall' e successivamente quella prevista dal comma 1. Nel caso che l'incarico sia nuovamente conferito allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario.
3. Al medico incaricato ai sensi dei commi 1 e 2 oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennità di rischio, le quote di caro-vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-12